In base al d.lgs. 36/2021
ADEGUAMENTO STATUTARIO DELLE ASD E SSD
Il d.lgs. 36/2021, tra le alte cose, ha introdotto alcune novità in tema di ASD e SSD. In particolare (artt. 6 ss.), è stato ridefinito il contenuto minimo e inderogabile dello statuto dei predetti enti. A questo proposito, si segnalano i seguenti profili sui quali porre attenzione:
oggetto sociale: obbligo di prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica (art. 7, lett. b), a meno che l’ASD non sia iscritta anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) siccome per esse non vige l’obbligo di organizzare e gestire in modo prevalente l’attività sportiva;
attività ulteriori: possibilità di svolgere attività diverse da quelle di cui al punto precedente, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che esse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (art. 9, comma 1);
incompatibilità: più stringenti incompatibilità per gli amministratori dei sodalizi sportivi, essendo fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Si segnala altresì che, ai sensi dell’art. 7, comma 1-quater, la mancata conformità dello statuto alle novità introdotte dal d.lgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. È pertanto assolutamente necessario che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, tramite l’aiuto di consulenti di fiducia, uniformino i propri statuti entro il 31 dicembre 2023.
Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, il testo dell’art. 7 d.lgs. 36/2021:
Atto costitutivo e statuto
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettivita’ delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attivita’ dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto;
1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.
(prima pubblicazione 11/10/2023 13:15:47)
allegato il testo in pdf
Documenti:
https://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/90657/adeguamento-statutario-delle-asd-e-ssd